Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 67 del 18-03-2021 – GU Serie Generale n.68 del 19-03-2021) i cinque Decreti legislativi in attuazione della Legge Delega 8 agosto 2019, n. 86 (c.d.riforma dello sport”). Il Governo con il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto “Sostegni”) ha differito al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore dei Decreti legislativi in oggetto mentre si applicano, invece, a decorrere dal 1° luglio 2022 le disposizioni in materia di lavoro sportivo contenute nel D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.
Senza riportare nel dettaglio le numerose novità contenute nei Decreti Legislativi (a titolo meramente esemplificativo, tesseramento degli atleti minorenni, abolizione del vincolo sportivo, Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi) e alla lettura dei quali comunque si rinvia, si provvederà ad informare in futuro delle conseguenze per le realtà esistenti e quelle in via di costituzione nonché degli adempimenti da rispettare all’entrata in vigore dei Decreti, anche alla luce di eventuali ulteriori interventi normativi possibili prima dell’entrata in vigore prevista per il 2022.
Queste le principali novità per il mondo sportivo.
- Lavoratore sportivo
Il Governo ha inteso introdurre la figura del lavoratore sportivo ossia l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, prevedendo specifiche tutele sanitarie, assicurative e previdenziali in base all’inquadramento del relativo rapporto di lavoro (con oneri conseguenti). Il rapporto di lavoro sportivo potrà, infatti, costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, di prestazione occasionale. Viene pertanto superata la previsione nonché il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla “normativa speciale” volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico e, dunque, la possibilità di erogare compensi ai collaboratori per l’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico. Ai lavoratori sportivi, dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono la propria attività nell’ambito di ASD e SSD, fuori dall’orario di lavoro, si applicherà, invece, il regime previsto per le c.d. “prestazioni sportive amatoriali”.
- Prestazioni sportive amatoriali
Nello svolgimento delle attività istituzionale gli enti sportivi dilettantistici così come gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI potranno avvalersi di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport con finalità amatoriali. La loro attività dovrà essere personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro, neanche indiretto. Per tali prestazioni potranno essere riconosciuti esclusivamente premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spesa, anche forfettari. Qualora tali indennità e rimborsi dovessero superare il limite reddituale di cui all’art. 69, co. 2, TUIR (euro 10.000,00), tali prestazioni saranno da considerarsi di natura professionale per l’intero importo e, pertanto, da assoggettare al regime dei lavoratori sportivi.
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale
L’attività di carattere amministrativo gestionale resa in favore di sodalizi sportivi o organismi riconosciuti dal CONI o dal CIP, laddove ricorrono i presupposti, potrà formare oggetto di collaborazioni coordinate continuative (art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c. e successive mod. ed int.) e a queste si applicheranno le relative tutele assicurative, previdenziali e assistenziali. Per tali rapporti la qualificazione come “redditi diversi” di cui all’art. 67, co. 1, lett. m), TUIR sarà operante esclusivamente entro il limite reddituale per l’esenzione fiscale di cui all’art. 69, co.2, TUIR, dovendo considerare l’intero importo di natura professionale laddove tale soglia dovesse essere superata, analogamente a quanto previsto per le prestazioni sportive amatoriali.
- Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Viene istituito presso il Dipartimento per lo sport il Registro nazionale delle attività dilettantistiche, la cui iscrizione certifica la natura dilettantistica delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Per la gestione del Registro il Dipartimento si avvarrà della società Sport e Salute S.p.a.. La domanda di iscrizione dovrà essere inviata al Dipartimento dalle FSN, DSA o EPS, su richiesta dei sodalizi sportivi. Tra le novità rispetto all’attuale Registro tenuto dal CONI si segnala che alla domanda dovranno essere altresì allegati i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con l’indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte dagli stessi lavoratori e collaboratori. Con la domanda di iscrizione potrà essere altresì presentata istanza di riconoscimento della personalità giuridica, in deroga alla disciplina del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo deposito da parte del notaio dell’atto costitutivo e dello statuto, una volta verificata la sussistenza delle condizioni di legge.
- Compatibilità tra “mondo sportivo” e Terzo settore
Il D.lgs. n. 36/2021 ha espressamente previsto che i sodalizi sportivi dilettantistici, qualora ricorrano i presupposti, possano assumere la qualifica di enti del Terzo settore e di impresa sociale, prevedendo espressamente che le norme in materia sportiva si applichino solo in quanto compatibili con il D.lgs. n. 117/2017 e D.lgs. n. 112/2017.
- Assenza di fine di lucro e parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata
Fermo restando la regola di carattere generale che prescrive il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, e dunque l’obbligo di destinazione di eventuali utili ed avanzi allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio sociale, è stata introdotta la facoltà per i sodalizi sportivi, costituiti nelle forme di cui al Libro V, Titolo V del Codice Civile, di parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata. Tali Società, infatti, potranno destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni degli indici elaborati dall’ISTAT per il periodo corrispondente all’esercizio sociale in cui questi sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- Contrasto della violenza di genere nello sport
Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei Decreti le FSN, le DSA, gli EPS e le AB, sentito il parere del CONI, dovranno redigere linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198) o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le ASD, le SSD nonché le Società sportive professionistiche dovranno predisporre, entro 12 mesi dalla pubblicazione di tali linee guida, modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi.
- Incompatibilità
È stato anche formalmente ampliato il regime dell’incompatibilità degli amministratori dei sodalizi sportivi dilettantistici, i quali non potranno ricoprire alcuna altra carica societaria nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS.