A chiarimento di quanto disposto dal DPCM del 2 marzo – clicca qui – riguardo le attività sportive federali e ad integrazione del comunicato ufficiale pubblicato (clicca qui) si precisa che:
- Le attività agonistiche federali consentite sono quelle svolte dai Licenziati Agonistici che si allenano o partecipano a manifestazioni agonistiche di preminente interesse nazionale (clicca qui per visualizzarli).
- Le attività federali Agonistiche consentite non risentono delle restrizioni relative alle zone con mobilità limitata. Le attività sportive dei Licenziati sono consentite indifferentemente dalla zona nella quale si svolgono se finalizzate alla partecipazione ad eventi di preminente interesse nazionale. Sarà, dunque, possibile lo svolgimento delle attività agonistiche finalizzate ad eventi di preminente interesse nazionale da parte dei Licenziati Federali anche nelle Zone Rosse laddove, invece, sono “sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva” (art.41, comma 1, DPCM 2 marzo 2021).
- Le attività sportive di base effettuate quindi a titolo personale da atleti anche non agonisti (Licenziati e possessori di Tessera Sport e Minisport), sono autorizzate dal DPCM del 2 marzo all’art.17 comma 2, in impianti sportivi (utilizzati a porte chiuse e senza l’uso degli spogliatoi interni) ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico ma risentono delle limitazioni relative alla zonizzazione regionale:
Consentite nelle Regioni in Zona Gialla o Bianca
Consentite nelle Regioni in Zona Arancione (ma con spostamento fuori dal Comune ammesso soltanto per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune)
Vietate nelle Regioni in Zona Rossa (http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638)
- Ricordiamo inoltre che il divieto di spostamenti tra Regioni o Province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio è prorogata al 27 marzo 2021 e quindi non sarà possibile effettuare spostamenti nemmeno tra Regioni in Zona Gialla o Bianca.
- Relativamente agli spostamenti consentiti:
1.Gli Atleti Licenziati FMI che possono quindi allenarsi e partecipare ad eventi federali di preminente interesse nazionale, si spostano di conseguenza a prescindere dalle zone di restrizione. Sarà opportuno quindi compilare il modello di Autodichiarazione (ai sensi degli artt.46 e 47 DPR n.445/2000) riportando che il proprio spostamento è dovuto ad “altri motivi ammessi dalle vigenti normative” specificando l’attività di allenamento/partecipazione relativa alla manifestazione sportiva agonistica consentita secondo l’art.18 del DPCM del 2 marzo.
- Si consiglia, in ogni caso, di verificare eventuali diverse prescrizioni imposte dalle autorità territoriali e di portare con sé: 1) un Documento di riconoscimento 2) la Licenza Agonistica in corso di validità 3) Una lettera firmata e compilata su carta intestata da parte della vostra Società Sportiva (Moto Club) di appartenenza che attesti che il vostro spostamento avviene in quanto atleta agonista avente titolo a praticare l’attività di allenamento agonistico al fine di partecipare agli eventi di preminente interesse nazionale, che specifichi per quale evento di preminente interesse nazionale ci si sta allenando (https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html) e il motivo per il quale la vostra attività di allenamento avviene nella località verso la quale vi state dirigendo, oltre ovviamente 4) l’Autodichiarazione debitamente compilata.
- Nel caso di attività sportiva di base effettuata a titolo personale anche da atleti non agonisti, gli spostamenti personali risentono della zonizzazione del territorio. Nello specifico, l’attività è vietata nelle Regioni in Zona Rossa mentre nelle altre Zone sono presenti limitazioni agli spostamenti tra Regioni e tra Comuni. Nel caso non si abbia un impianto nel proprio comune, sarà opportuno compilare il modello di autocertificazione riportando che il proprio spostamento è dovuto dall’assenza di quanto necessario per effettuare l’attività sportiva di base consentita secondo l’art.17 comma 2 del DPCM del 2 marzo nel proprio comune, motivo ammesso dalle vigenti normative. Anche in questo caso si consiglia di verificare eventuali diverse prescrizioni imposte dalle autorità territoriali.
- Le disposizioni restano in vigore fino al 6 aprile 2021 salvo ulteriori decreti che dispongano nuove direttive relative all’attività sportiva.